- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 29 marzo 2015

Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 19/03/2015
Circolare n. 62
L’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 prevede che il lavoratore avente diritto alla
 corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione
 anticipata in un’unica soluzione degli importi  del relativo trattamento non ancora 
percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività
 in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
In attuazione della predetta disposizione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
 Sociali ha emanato il Decreto n. 73380 del 2013, regolante limiti, condizioni e
 modalità di fruizione dell’indennità in argomento.
L'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI – 
a differenza di quando viene effettuata mensilmente - non è più funzionale al sostegno 
dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di 
tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa assume la natura specifica di contributo finanziario
 per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività
 che il lavoratore in disoccupazione svolge. Il contributo risulta inoltre preordinato allo scopo,
 già in altri casi perseguito dal legislatore, di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato
 indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del
reimpiego con rapporto di natura subordinata, che, si osserva, potrebbe essere di difficile 
reperimento specie in fasi congiunturali dell’economia. In tal senso si è espressa anche la 
Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cfr. ad es. 
Cassazione Sezione Lavoro n. 9007 del 20 giugno 2002 e Cassazione  Sez. lavoro n. 12746 
del 25-05-2010).