Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 19/03/2015
Circolare n. 62
L’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 prevede che il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione
anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora
percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività
in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
In attuazione della predetta disposizione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha emanato il Decreto n. 73380 del 2013, regolante limiti, condizioni e
modalità di fruizione dell’indennità in argomento.
L'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI –
a differenza di quando viene effettuata mensilmente - non è più funzionale al sostegno
dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di
tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa assume la natura specifica di contributo finanziario
per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività
che il lavoratore in disoccupazione svolge. Il contributo risulta inoltre preordinato allo scopo,
già in altri casi perseguito dal legislatore, di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato
indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del
reimpiego con rapporto di natura subordinata, che, si osserva, potrebbe essere di difficile
reperimento specie in fasi congiunturali dell’economia. In tal senso si è espressa anche la
Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cfr. ad es.
Cassazione Sezione Lavoro n. 9007 del 20 giugno 2002 e Cassazione Sez. lavoro n. 12746
del 25-05-2010).