1. Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata
pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’ articolo 1, comma 112, della citata legge così dispone: “Ai fini del conseguimento
delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto
dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei
provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di
cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5
milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro
per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020,
in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni
di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024”.
delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto
dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei
provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di
cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5
milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro
per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020,
in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni
di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.