Premessa
L'art. 6, comma 4, del DL 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608
(allegato n. 1) – prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di
solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.
Si osserva che la misura e i criteri del beneficio sono stati recentemente rivisitati in
conseguenza della modifica alla disciplina introdotta dal DL 34/2014[1].
L’impianto antecedente all’intervento legislativo sopra richiamato è stato più volte trattato
dall’Istituto, da ultimo con la circolare n. 48 del 31 marzo 2009, nella quale, in particolare,
sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco dei benefici per tutti gli accordi di
solidarietà, successivi al 31/12/2003, comunque stipulati entro il 31/12/2005.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all’occupazione - ha recentemente autorizzato il finanziamento degli sgravi
contributivi per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 31/12/2005 ed entro
il 30/06/2008. Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa di cui trattasi trova applicazione
nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate nel Fondo per l'occupazione.
In merito all’applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti istruzioni
operative.