1. Premessa
L’articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto che, a decorrere
dal 2013, l’Istituto rilasci il CUD, di norma, attraverso il canale telematico.
Al fine di ottemperare all’obbligo di trasmissione della certificazione unica dei redditi di
lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) nei termini previsti dalla legge, l’Istituto
ha reso disponibile il CUD in modalità telematica.
Successivamente, il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha introdotto una
nuova certificazione volta a sostituire sia il CUD, sia le certificazioni, che il sostituto
d’imposta annualmente è tenuto a rilasciare ai vari contribuenti: la Certificazione Unica.
La nuova Certificazione Unica 2015 include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati)
e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Ciò premesso, con la presente circolare vengono illustrate le modalità attuative relative
al rilascio della Certificazione Unica 2015 e i diversi canali a disposizione dell’utenza, in
continuità con quanto già previsto lo scorso anno per il CUD.