Com’è noto l’articolo 10, comma 12-vicies bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato il termine per
la presentazione all’Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per
i lavoratori esposti all’amianto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
In particolare, il predetto comma 12-vicies bis ha disposto che “All'articolo 1, comma
115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno”.
Pertanto, entro il 30 giugno 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria,
gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita
dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per
cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva
l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci
anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente
al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda
all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui
l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni.
Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.