2. La tipologia di informazioni del SII accessibile dagli Enti erogatori.
L’Ente presso il quale sia stata presentata specifica domanda di prestazioni sociali
agevolate, ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della
stessa in capo al richiedente, sempreché questi o altro componente il suo nucleo
familiare abbiano già presentato la DSU, può acquisire il valore ISEE e la composizione
del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni della DSU pertinenti e
non eccedenti per le medesime finalità.
L’Ente può richiedere all'INPS anche le informazioni contenute nella DSU quando procede
all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo
(art. 11, comma 10).
L’Ente può, altresì, richiedere le informazioni contenute nella DSU ai fini dei controlli
sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante. In questa ultima ipotesi, qualora
accerti la non veridicità dei dati, provvede a dare comunicazione all’INPS di eventuali
dichiarazioni mendaci (art. 11, commi 6 e 10).
Si precisa che l'Ente è titolare del trattamento dei dati relativi ai richiedenti delle
prestazioni da esso erogate, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche contenute
nella DSU acquisite dall'INPS.