- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 14 aprile 2015

Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa.
Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Premessa.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è 
stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.

Con l’art 1, commi da 707 a 709 della citata legge sono state dettate nuove norme 
relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti
 iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data 
del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 
anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive 
maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 
4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

L’art 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di 
penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore 
ai 62 anni.

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
con nota n. 1416 del 19 marzo 2015, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della
 normativa in argomento. Con successivo messaggio verranno diramate le relative istruzioni 
procedurali.