l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è
stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
Con l’art 1, commi da 707 a 709 della citata legge sono state dettate nuove norme
relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti
iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data
del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18
anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive
maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto
4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).
L’art 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di
penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore
ai 62 anni.
Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con nota n. 1416 del 19 marzo 2015, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della
normativa in argomento. Con successivo messaggio verranno diramate le relative istruzioni
procedurali.