casi di dubbia competenza.
1. Premessa
A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del 6 agosto 2014,
rispettivamente dell’Inps e dell’Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata
stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella
sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi
alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due
Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione dei casi di dubbia competenza.
2. Ambito di applicazione della Convenzione
La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:
- dell’ Inail cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali,
l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro
elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;
- dell’ Inps cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia,
l’individuazione dei casi dipossibilecompetenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione
pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché la valutazione circa l’eventuale grave carenza
delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.
Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa
congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall’ambito della nuova Convenzione,
e non potrà costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi
di patologie addotte quali malattie professionali "non tabellate".
Tali patologie, infatti, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18
febbraio 1988, si configurano sempre come "malattie comuni" finché il lavoratore non fornisca
la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.