- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 5 aprile 2015

Convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro

Convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei 
casi di dubbia competenza.

1. Premessa

 A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del  6 agosto 2014, 
rispettivamente dell’Inps e dell’Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata 
stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella
 sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi 
alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due 
Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione dei casi di dubbia competenza.

2. Ambito di applicazione della Convenzione

La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:
-          dell’ Inail cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, 
l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro 
elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;
-          dell’ Inps cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia,
 l’individuazione dei casi dipossibilecompetenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione
 pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché  la valutazione circa l’eventuale grave carenza 
delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.
Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa 
congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall’ambito della nuova Convenzione,
 e non potrà costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi 
di patologie addotte quali malattie professionali "non tabellate".
Tali patologie, infatti, come  previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18
 febbraio 1988, si configurano sempre come "malattie comuni" finché il lavoratore non fornisca
 la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.