- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 21 aprile 2015

prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi.

A)  RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui
 misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2015, 
si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti 
categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono  soltanto 
per i primi  180  giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; 
per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, 
si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. Con riferimento
 agli importi da corrispondere per l’anno 2015 a titolo di indennità antitubercolari, si rinvia alla
 circolare n. 2 del 16.01.2015.

1)  LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI  FATTO, DI 
CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità/paternità e 
tubercolosi).

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), 
i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla 
scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2015 [1] sono da liquidare sulla base di una
 retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è 
pari, per il 2015, ad euro 47,68 (circolare n. 11 del 23.01.2015- par. 1).

2)  LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia,   maternità/paternità 
e tubercolosi).

Come precisato con messaggio n. 29676 del 7.12.2007, la retribuzione di base per 
la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, 
per il 2015, è pari a euro 42,41 (circolare n. 11 del 23.01.2015 - allegato 1, tabella A, 
operaio agricoltura).

3)  COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità 
e tubercolosi).