1. Premessa
Come noto, il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà
residuale non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti
nell’ambito di applicazione del medesimo Fondo residuale ma –richiamando le disposizioni
dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 – individua quali destinatari delle tutele
assicurate dal Fondo in oggetto i lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale,
per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un Fondo di cui al
precedente comma 4, ovvero ai sensi del comma 14.
In considerazione di quanto sopra sottolineato, si fa presente che sono pervenute
all’Istituto richieste di chiarimento in ordine alla corretta individuazione dell’ambito di
applicazione del Fondo di cui si tratta. Pertanto, con la presente circolare, si forniscono
precisazioni in merito alle tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo di
solidarietà residuale e si dettano ulteriori indicazioni sull’assolvimento del relativo obbligo
contributivo.
Tali disposizioni sono integrative delle indicazioni dettate – in relazione alle caratteristiche
del suddetto Fondo ed alla relativa disciplina di finanziamento – con circolare n. 100 del
2 settembre 2014 e con successivi messaggi n. 6897 dell’8 settembre 2014 e n. 8673 del
12 novembre 2014.