Premessa
Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della
legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha
previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un
assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di
vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha
previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un
assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di
vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di
cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, di cui al Decreto
Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che
il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica
corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari
in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è
raddoppiato.
cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, di cui al Decreto
Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che
il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica
corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari
in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è
raddoppiato.
L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità
per il 2015 sopra citata, l’Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande
di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del
citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter
rideterminare la misura dell’assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo
articolo.
per il 2015 sopra citata, l’Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande
di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del
citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter
rideterminare la misura dell’assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo
articolo.
Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione
delle disposizioni attuative dell’assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83
del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio
in oggetto.
delle disposizioni attuative dell’assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83
del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio
in oggetto.