- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 12 maggio 2015

Misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come 
modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge 
n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, 
di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti 
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello 
aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Nel caso di accesso alla predetta prestazione il datore di lavoro si impegna a 
corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori 
di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento 
della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della 
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori 
interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa 
correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della 
sua misura.

Nella circolare n. 119 del 2013 l’Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, aveva reso noto che, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di 
cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge 
n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere 
commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali 
degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle 
mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero 
di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.