L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come
modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge
n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale,
di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Nel caso di accesso alla predetta prestazione il datore di lavoro si impegna a
corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori
di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori
interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa
correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della
sua misura.
Nella circolare n. 119 del 2013 l’Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, aveva reso noto che, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge
n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere
commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle
mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero
di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.