La disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, trova
applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori destinatari della citata legge
che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro
anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i
datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.
L’Inps eroga ai lavoratori interessati una prestazione di esodo a totale carico del datore di
lavoro esodante di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, con l’accredito della
relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria
in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.
La prestazione di esodo disciplinata dalla legge 92/2012 può essere oggetto anche di
accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991.
L’accordo che si perfeziona nell’ambito delle predette procedure non necessita di ulteriori adesioni
da parte dei dipendenti interessati (come precisato nella circolare del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali n. 33 del 25 luglio 2013).