1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99,
è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
L’ articolo 1, comma 117, della citata legge così dispone: “ In deroga a quanto
disposto dall’articolo 24 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico nel corso dell’ anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati,
sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto
- legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che
hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto
di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui
erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ ente
territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla
normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto – correlata accertata
e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni”.