- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

giovedì 7 maggio 2015

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

L’art. 1 del  decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 , 
una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale 
per l’Impiego  (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori 
con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce,  con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 
1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di cui all’art. 2 della legge 
n. 92 del 2012 la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione
 involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla 
legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano 
stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, 
un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 
del 2001, nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria 
occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:


- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto 
egislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, 
almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,
 nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane
di contribuzione degli ultimi quattro anni.