L’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 ,
una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori
con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal
1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di cui all’art. 2 della legge
n. 92 del 2012 la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione
involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla
legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo,
un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142
del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto
egislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,
nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane
di contribuzione degli ultimi quattro anni.