2. Modalità di intervento del Fondo di garanzia
La liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta molte affinità con il fallimento e con la
liquidazione coatta amministrativa; tuttavia, questa procedura può essere aperta solo
nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, di conseguenza,
il Fondo di garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della
L. 297/82.
Come noto i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia in caso di
datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali
- di cui al RD 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione
- coatta amministrativa);
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
- esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.
Per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere
sempre verificato con le dichiarazioni presenti in UNILAV, si rinvia al par. 3.1.1.
lett. a) della circolare 74/2008.
I requisiti della non applicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
previste dalla Legge Fallimentare e dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali,
sono dimostrati dall’adozione da parte del Tribunale del decreto di apertura della
procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, che, come già
precisato, è equiparato ad un atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3
della L. 3/2012).