Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura,
vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del
26 marzo 2001.
vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del
26 marzo 2001.
In particolare, l’articolo 8 del precitato Decreto Legislativo n.80/2015 interviene
nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001
ridefinendo, in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità
in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo
parentale.
nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001
ridefinendo, in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità
in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo
parentale.
Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale
per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino.
per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino.
Il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per
i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con
disabilità in situazione di gravità.
i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con
disabilità in situazione di gravità.
Dal dettato normativo dei novellati artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince,
inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del
congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento del
congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque
sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in
famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può
essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del
congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento del
congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque
sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in
famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può
essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.