- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

venerdì 24 luglio 2015

prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni.

Il Decreto Legislativo  15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura,
vita e di lavoro,  in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
apporta, in  via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del
 26 marzo 2001.

In particolare, l’articolo 8 del precitato Decreto Legislativo n.80/2015 interviene
nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001
ridefinendo, in via sperimentale  per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità
in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo
 parentale.

Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale
 per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
 n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino.

Il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per
 i genitori  di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con
 disabilità in situazione di gravità.

Dal dettato normativo dei novellati  artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince,
inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del
congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e
 internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento  del
congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque
 sia l’età del  minore,  entro  12  anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in
 famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può
essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.