In questi giorni di proteste anti immigrati si sente ripetere che chi arriva deve essere rimandato a casa perché non è un rifugiato. In realtà lo scorso anno il nostro paese ha riconosciuto una forma di protezione al 60 per cento dei richiedenti. Il Cir: “Bufala dire che accogliamo solo dei pericolosi irregolari”
22 luglio 2015
ROMA – “Non sono profughi, vengono dall’Africa sub sahariana, non scappano da nessuna guerra. Sono solo clandestini”. E’ questa una delle frasi che abbiamo sentito ripetere più spesso in questi giorni di proteste anti immigrati a Roma e a Treviso. Unleitmotiv che genera confusione su chi ha diritto o meno a restare legalmente nel nostro paese. Ma quali sono le forme di protezione che un migrante può ottenere in Italia?
LE 4 FORME DI PROTEZIONE
In Italia ci sono diverse forme di protezione internazionale:è richiedente asilo chi si trova al di fuori dei confini del proprio paese e presenta una domanda per l’ottenimento dello status di rifugiato politico. Il rifugiato è colui che è riconosciuto, in base ai requisiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra del 1951,“nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. C’è poi il beneficiario di protezione sussidiaria, cioè colui che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani. Infine si riconosce laprotezione umanitaria, a colui che, pur non rientrando nelle categorie sopra elencate di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria, viene reputato come soggetto a rischio per gravi motivi di carattere umanitario.
In Italia ci sono diverse forme di protezione internazionale:è richiedente asilo chi si trova al di fuori dei confini del proprio paese e presenta una domanda per l’ottenimento dello status di rifugiato politico. Il rifugiato è colui che è riconosciuto, in base ai requisiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra del 1951,“nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. C’è poi il beneficiario di protezione sussidiaria, cioè colui che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani. Infine si riconosce laprotezione umanitaria, a colui che, pur non rientrando nelle categorie sopra elencate di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria, viene reputato come soggetto a rischio per gravi motivi di carattere umanitario.