L’ articolo 1, comma 112, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così dispone:
“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente
in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si
tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento
dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale
con sentenza definitiva”.
Le relative istruzioni sono state fornite con circolare n. 51 del 26 febbraio 2015.
L’articolo 1 della legge n. 109 del 17 luglio 2015, di conversione del decreto legge n. 65 del
21 maggio 2015, ha inserito dopo l’articolo 5 di detto decreto l’articolo 5-bis (Interpretazione
autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia
di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto), che così dispone: “ Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per
"lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in
vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici”.
Alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, sono da intendersi destinatari del beneficio
per lavoro svolto con esposizione all’amianto di cui al richiamato articolo 1, comma 112,
della legge n. 190 del 2014, i lavoratori che alla data di entrata in vigore della
legge medesima non erano titolari di trattamento pensionistico diretto.