- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

lunedì 3 agosto 2015

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

1.           Premessa

A seguito della pubblicazione della circolare n.94 del 12 maggio 2015 attuativa degli artt.1-14 
del decreto legislativo n.22 del 2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, si 
rende necessario fornire chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici
 non espressamente disciplinati dalla normativa richiamata ma che possono avere incidenza 
sulla prestazione.

Con l’occasione si forniscono, tra l’altro, elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5
 punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze
 circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.

2.           Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di
 trasferimento del lavoratore.

Nelle more dell’attuazione  tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - del disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.22 del 2015 in materia di condizionalità alla
 erogazione della indennità NASpI, stante il rinvio all’applicabilità alla NASpI delle disposizioni
 in materia di ASpI in quanto compatibili, si confermano le disposizioni attuative e di prassi 
 sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di
 trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e nell’ipotesi di rifiuto di 
partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro 
congrua.

In dette ipotesi l’elemento della distanza della sede di lavoro - entro o oltre i 50 chilometri
 o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici
 - rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto
 il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione.

In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione
 consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad 
altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore
 e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici
 – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.