1. Premessa
A seguito della pubblicazione della circolare n.94 del 12 maggio 2015 attuativa degli artt.1-14
del decreto legislativo n.22 del 2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, si
rende necessario fornire chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici
non espressamente disciplinati dalla normativa richiamata ma che possono avere incidenza
sulla prestazione.
Con l’occasione si forniscono, tra l’altro, elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5
punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze
circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.
2. Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di
trasferimento del lavoratore.
Nelle more dell’attuazione tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- del disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.22 del 2015 in materia di condizionalità alla
erogazione della indennità NASpI, stante il rinvio all’applicabilità alla NASpI delle disposizioni
in materia di ASpI in quanto compatibili, si confermano le disposizioni attuative e di prassi
sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di
trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e nell’ipotesi di rifiuto di
partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro
congrua.
In dette ipotesi l’elemento della distanza della sede di lavoro - entro o oltre i 50 chilometri
o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici
- rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto
il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione.
In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione
consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad
altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore
e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici
– non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.