Premessa
Con la circolare n. 125 del 25 giugno 2015 sono state fornite le prime istruzioni applicative
dell’articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n.65, che ha stabilito le modalità di
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile
2015. Con il presente messaggio si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi
e operativi della norma in esame all’indomani della sua conversione in legge.
Si rammenta che la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato illegittimo il comma 25
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per
gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella
misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte
il trattamento minimo INPS.
Per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del
decreto legge n. 65 del 2015 novella il comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge
n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.
Il predetto decreto è stato poi convertito con la legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata
sulla G.U. n. 166 del 20 luglio 2015.
In sede di conversione sono state apportate modifiche al comma 1 e 2 dell’articolo in esame.
In particolare, il comma 1 è stato modificato aggiungendo al citato articolo 24 anche
il comma 25 ter, che recita: “Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.”
Tale modifica, che precisa il raccordo tra la disposizione del novellato comma 25 e il comma
25bis e il portato di quest’ultimo comma, era di fatto già stata recepita nelle istruzioni
fornite con la circolare n. 125.
La modifica apportata al comma 2 fa rientrare, invece, gli assegni vitalizi derivanti da cariche
elettive nell’alveo delle prestazioni che devono essere sempre considerate ai fini
dell’attribuzione della perequazione cumulata. Pertanto, degli assegni vitalizi derivanti
da cariche elettive si deve tenere conto non solo in fase di applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, ma anche a regime in sede di rinnovo delle pensioni.