- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 8 agosto 2015

Disposizioni in materia di rimborsi e recuperi mediante compensazione relativi alle prestazioni familiari a pagamento diretto

1.   Rimborso in base a quanto stabilito dall’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009

Si ritiene utile precisare che i rimborsi in materia di prestazioni familiari avvengono solo 
tra Istituzioni e riguardano esclusivamente i casi disciplinati dall’art. 58 del regolamento (CE)
 n. 987/2009 (ovvero nei casi in cui il diritto ai trattamenti di famiglia sorga in relazione
 allo svolgimento di attività lavorativa o alla percezione di prestazioni equiparate allo
 svolgimento di attività lavorativa, così come definite nella Decisione F1 del 12 giugno 2009
 della Commissione Amministrativa [1]).
L’art. 58 del regolamento di applicazione stabilisce che:
“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento
 di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità,
 ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che 
non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b),
 punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo 
di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L’istituzione competente dell’altro
 Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla
 legislazione di quest’ultimo Stato membro.”
In tali casi, lo Stato che riceve la richiesta provvederà al successivo rimborso.
A tal fine, si precisa che, qualora gli operatori delle Strutture territoriali coinvolte ricevano
 da Stati esteri richieste di rimborso ex art. 58 del regolamento di applicazione, come
 primo adempimento, valuteranno il merito della richiesta inviando, se necessario, gli
 opportuni formulari Paper SED all’Istituzione  estera, per ottenere ulteriori chiarimenti. 
Di conseguenza,  provvederanno a calcolare l’importo teorico totale che sarebbe spettato
 in Italia all’interessato, che costituisce il limite massimo rimborsabile. Di seguito,
 procederanno a rimborsare all’Istituzione estera richiedente metà dell’importo erogato da
 quest’ultima all’interessato, nei limiti della somma totale spettante in Italia.
Viceversa, nei casi in cui l’Italia vanti il diritto alla restituzione di somme a titolo di rimborso
 ex art. 58, gli operatori dovranno richiedere, allo Stato estero coinvolto, la restituzione 
della metà delle somme erogate avendo cura di procedere in tal senso nel più breve tempo 
possibile.