1. Rimborso in base a quanto stabilito dall’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009
Si ritiene utile precisare che i rimborsi in materia di prestazioni familiari avvengono solo
tra Istituzioni e riguardano esclusivamente i casi disciplinati dall’art. 58 del regolamento (CE)
n. 987/2009 (ovvero nei casi in cui il diritto ai trattamenti di famiglia sorga in relazione
allo svolgimento di attività lavorativa o alla percezione di prestazioni equiparate allo
svolgimento di attività lavorativa, così come definite nella Decisione F1 del 12 giugno 2009
della Commissione Amministrativa [1]).
L’art. 58 del regolamento di applicazione stabilisce che:
“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento
di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità,
ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che
non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b),
punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo
di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L’istituzione competente dell’altro
Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla
legislazione di quest’ultimo Stato membro.”
In tali casi, lo Stato che riceve la richiesta provvederà al successivo rimborso.
A tal fine, si precisa che, qualora gli operatori delle Strutture territoriali coinvolte ricevano
da Stati esteri richieste di rimborso ex art. 58 del regolamento di applicazione, come
primo adempimento, valuteranno il merito della richiesta inviando, se necessario, gli
opportuni formulari Paper SED all’Istituzione estera, per ottenere ulteriori chiarimenti.
Di conseguenza, provvederanno a calcolare l’importo teorico totale che sarebbe spettato
in Italia all’interessato, che costituisce il limite massimo rimborsabile. Di seguito,
procederanno a rimborsare all’Istituzione estera richiedente metà dell’importo erogato da
quest’ultima all’interessato, nei limiti della somma totale spettante in Italia.
Viceversa, nei casi in cui l’Italia vanti il diritto alla restituzione di somme a titolo di rimborso
ex art. 58, gli operatori dovranno richiedere, allo Stato estero coinvolto, la restituzione
della metà delle somme erogate avendo cura di procedere in tal senso nel più breve tempo
possibile.