1 – PREMESSA
Si premette che nel corso dell’ammortamento dei finanziamenti, estinguibili dietro cessione
del quinto della pensione, la trattenuta mensile contrattualmente pattuita a favore degli
intermediari finanziari cessionari può essere ridotta o azzerata, in ragione della capienza
della provvista che può subire variazioni a diverso titolo.
Per quanto sopra, a seguito di numerose proposte avanzate da società finanziarie finalizzate
ad individuare una soluzione condivisa della problematica, il Coordinamento Generale Legale
dell’Istituto, chiamato ad esprimere il proprio avviso, con nota n. 28331 del 12 novembre
2013 ha, in sintesi, chiarito che l’accodamento delle suddette rate, oltre la scadenza naturale
del contratto originario, risulta fattibile se espressamente pattuito tra le parti contraenti in
sede di sottoscrizione del contratto e nell’ambito della propria autonomia negoziale, ferma
restando la contestuale necessità del consenso della compagnia assicuratrice coinvolta
alla copertura del rischio di premorienza del pensionato per l’ulteriore periodo di recupero fino
al saldo del debito residuo.
Sulla base del parere sopra citato, valutata inoltre la tutela degli interessi dei pensionati
- che di frequente vengono esposti ad azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale delle
somme non corrisposte – come già preannunciato con nota n. 39507 del 4 giugno 2015 della
Direzione Centrale Pensioni, è stato dato avvio alla realizzazione di una nuova funzione
procedurale, mediante implementazione della piattaforma informatica dedicata “CQP”,
preordinata al recupero, senza soluzione di continuità dei piani di ammortamento, dei residui
crediti oltre la scadenza naturale dei contratti.