1. Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio
L’art 48, comma 1, del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso che il
prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con
riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333)
nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati”.
Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo
committente imprenditore o professionista.
Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015 è stato comunicato il valore, in riferimento all’anno
2015, “annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
Tale valore, per l’anno in corso è paria a 2.020 euro (lordo 2.693).
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.48 si applicano anche in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole
di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque
anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non
possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.