- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

giovedì 20 agosto 2015

Lavoro accessorio: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

1.   Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

L’art 48, comma 1,  del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso che il 
prestatore può percepire da 5000  a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che  “per
 prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative  che non danno luogo, con 
riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333)
 nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base
 della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
 impiegati”.

Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo
 committente imprenditore o professionista.
Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015  è stato comunicato il valore, in riferimento all’anno
 2015, “annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
 consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. 
Tale valore, per l’anno in corso è  paria a 2.020 euro (lordo 2.693).  

Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.48 si applicano anche in agricoltura:

  a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle  attività  agricole  
di  carattere  stagionale  effettuate  da pensionati e da giovani con meno  di  venticinque  
anni  di  età  se regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto scolastico
 di qualsiasi  ordine  e  grado, compatibilmente  con  gli impegni  scolastici,  ovvero  in 
 qualunque  periodo   dell'anno   se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;

  b) alle attività agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui all'articolo 34, comma 6, 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non
 possono, tuttavia, essere svolte  da soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori agricoli.