- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

giovedì 27 agosto 2015

Fruizione del congedo parentale in modalità oraria

1.   Modifica all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) 
in materia di congedo parentale

L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228)
 ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26
 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori
 lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa
definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo
parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un
determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità
ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro
l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per
lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo,
 adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente
 previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta
nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un
criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza
di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).
 In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione
collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori
 lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà
 dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede
inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi
o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi
attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al
31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.