1. Modifica all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità)
in materia di congedo parentale
in materia di congedo parentale
L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228)
ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori
lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa
definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo
parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un
determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità
ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro
l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per
lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo,
adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).
ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori
lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa
definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo
parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un
determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità
ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro
l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per
lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo,
adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).
Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta
nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un
criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza
di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).
In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione
collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori
lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede
inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi
o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi
attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al
31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un
criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza
di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).
In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione
collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori
lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede
inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi
o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi
attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al
31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.