1. Ambito di applicazione
Si fa riferimento ai messaggi n. 3096 del 6 maggio 2015 e n. 4704 del 10 luglio 2015 della
Direzione centrale Entrate – con i quali sono stati forniti chiarimenti concernenti
la misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4, Legge
n. 92/2012, a seguito dell’emanazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2015
disciplinanti la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
– per fornire ulteriori precisazioni con specifico riferimento ai lavoratori iscritti
alla gestione ex Enpals ed alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.
In particolare, vengono date indicazioni sul piano operativo in ordine alla modalità
di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico e dei lavoratori iscritti ad una delle gestione pensionistiche
dei dipendenti pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) per i quali i datori di
lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex art. 4, Legge
n. 92/2012 a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi
di esodo annuali con la medesima decorrenza.
Si rammenta che – a prescindere dalla data di presentazione della domanda per
la procedura di esodo – la posizione contributiva della gestione privata dell’azienda
esodante, dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori
in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, continuerà ad essere caratterizzata
dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente, come noto, il significato
di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori
posti in esodo ex art. 4 della Legge n. 92/2012”. Analogamente per i lavoratori
iscritti alla gestione dipendenti pubblici deve essere utilizzata la specifica posizione
previdenziale dedicata alla procedura di esodo aperta nell’ambito della gestione
pubblica (cfr. circolare n. 63/2014, paragrafo 9).