L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che, per prestazioni di
lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento
alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno
civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’articolo in esame conferma che, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro,
per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività
lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati
annualmente.
Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente
attraverso modalità' telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente
e datati.
Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono
orario è fissato in 10 euro; nel solo settore agricolo il valore è pari all'importo della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più' rappresentative
sul piano nazionale.