- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

giovedì 12 novembre 2015

Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi.

Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime
 istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1
 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo
 parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro 
utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda 
assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, 
si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio .

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore
 (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad 
ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche 
se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile 
con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 
1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale
 (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi 
o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad 
esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, 
quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo 
capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 
1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).