Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime
istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1
ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo
parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro
utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda
assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015,
si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio .
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore
(ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad
ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche
se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile
con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma
1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale
(art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi
o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad
esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo
capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio
1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).