PREMESSA.
Come noto, la legge di stabilità 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL - nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (art. 1, commi
118-124, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 l’Istituto ha fornito le indicazioni per la corretta
applicazione delle citate innovazioni normative. Come chiarito nell’ambito della predetta
circolare, beneficiari dell’incentivo di cui alla legge n. 190/2014 sono i datori di lavoro privati,
a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. Quindi, ai
fini dell’accesso al beneficio, non assume rilievo la circostanza che il datore di lavoro
sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS ovvero ai
fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi del predetto regime generale.
L’esonero contributivo triennale di cui alla norma in oggetto è, pertanto, applicabile anche
ai datori di lavoro che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1,
comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi
contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG,
CTPS) – regimi esclusivi dell’AGO - nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori
assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI) – regime sostitutivo
dell’AGO.