In seguito all’abrogazione dell’ articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92, l’Istituto ha
emanato, in data 30 settembre 2015, il messaggio n. 6024, con il quale, su parere concorde
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state comunicate le istruzioni conseguenti
all’abrogazione della norma in argomento.
In data 20 ottobre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’allegata circolare
n. 27, ha reso noto di poter prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva
della norma di abrogazione ponendo in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle
parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore
della norma abrogativa, che abbiano però previsto l’inizio delle sospensioni entro il 23 settembre
2015 – giorno precedente l’abrogazione della norma – e le cui istanze siano state presentate
entro il 12 ottobre 2015, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa di 20 milioni di euro
per l’anno 2015.
Pertanto, ad integrazione di quanto previsto nel messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015,
si precisa quanto segue: