Con la presente Circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei due decreti legislativi n.148 e 150 attuativi della legge delega cd “jobs act”. È stato, altresì, precisato ed armonizzato il procedimento di calcolo e presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.
A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, dei
decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, si illustrano di seguito le
disposizioni dei predetti decreti che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.
In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.