Come già indicato nella circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015 i
decreti regionali di concessione di mobilità in deroga non possono
prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi
non continuativi rispetto all’evento del licenziamento o rispetto a
trattamenti già conclusi.
Quanto sopra vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che
interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività di
lavoro a tempo determinato.
Pertanto, nei casi sopra descritti, non si potrà dar corso alla decretazione
Pertanto, nei casi sopra descritti, non si potrà dar corso alla decretazione
regionale e, nel contempo, le Sedi territorialmente competenti, dovranno
informare, per il tramite delle Sedi Regionali di riferimento, la Regione
o Provincia autonoma interessata, sull’impossibilità per l’Istituto di dare
esecuzione al provvedimento concessorio.