Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1,
commi da 263 a 270, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato n. 1).
In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie
stanziate per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute - risultanti dal
monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione
del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei successivi commi sia le categorie
di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze
vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti
per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità
di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la salvaguardia in parola.
Ai sensi del comma 270 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono
riconosciuti nel limite di26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal
comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per
l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258
milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno
2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni operative per
l’applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l’altro, le tipologie di lavoratori
ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione
dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.