28 dicembre 2015, n. 208, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, che all’art. 1, comma 264 ha
previsto quanto segue: “I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa
alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263
del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Pertanto, le sedi potranno procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico dal primo
giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti del personale del
comparto scuola e AFAM, che ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione
in salvaguardia a decorrere dal 12 novembre 2015, in applicazione dei c.d. “vasi comunicanti”.