- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 9 febbraio 2016

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione NASpI

Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza 
si precisa quanto segue.

Ai sensi dell’art. 48,  comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione
 NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi
 derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di 
euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata 
la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con 
la prestazione di disoccupazione.

A detta ipotesi si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare
 INPS n. 142 del 2015 secondo la quale “Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a
 comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o,
 se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso 
derivante dalla predetta attività.”

Ne consegue che  nel caso  di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 
euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva 
il compenso derivante dalla predetta attività.

 Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il 
superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di 
lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.