Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza
si precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione
NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi
derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di
euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata
la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con
la prestazione di disoccupazione.
A detta ipotesi si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare
INPS n. 142 del 2015 secondo la quale “Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a
comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o,
se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso
derivante dalla predetta attività.”
Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000
euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva
il compenso derivante dalla predetta attività.
Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il
superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di
lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.