- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 9 febbraio 2016

Fondo di integrazione salariale a norma dell’art. 29 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

1. Quadro normativo.

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha 
previsto, ai sensi dell’art. 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale, istituito con 
D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è adeguata, con Decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
alle disposizioni del medesimo D.Lgs. 148/2015.
L’ art. 29 del D.Lgs. 148/2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo 
residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e che, dalla medesima 
data, allo stesso si applicano, in aggiunta alle norme che disciplinano il Fondo residuale, 
le disposizioni contenute nel medesimo art. 29.
L’art. 46, c. 2, a corollario dell’opera di revisione operata dal D.Lgs. 148/2015, prevede che 
a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 3, della legge
 92/2012 e il D.I. 79141/2014.
In attesa della pubblicazione del Decreto di adeguamento del Fondo alla disciplina del 
D.Lgs. 148/2015, di cui al citato art. 28, c. 4, sono pervenute dal Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali le note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot. n. 998 del 18 
gennaio 2016, che regolamentano l’operatività del Fondo di integrazione salariale nel regime
intertemporale. Sulla base delle stesse, con la presente circolare si forniscono le prime 
indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità relative alla presentazione delle 
stesse.
Il Fondo di integrazione salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la 
gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno 
del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di 
applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
 e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali 
alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.
Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale, in adempimento della 
delega contenuta nell’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, 
amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo
 il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 
cinque dipendenti e garantendo l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D.Lgs. 148/2015.
Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo 
garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione 
dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. 148/2015.