L’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha delegato il governo ad adottare
uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali.
In particolare, nell’ottica di una razionalizzazione della normativa in materia di integrazione
salariale, il legislatore ha previsto una revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi.
In attuazione dei criteri delega di cui al citato art. 1, in data 23 settembre 2015 è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53, il D.lgs. 14
settembre 2015, n. 148. Il decreto, che a norma dell’art. 44, c. 1 è entrato in vigore il 24
settembre 2015, ha riordinato in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza
di rapporto di lavoro, abrogando contestualmente ogni disposizione contraria o incompatibile
con le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Il decreto legislativo, che si compone di quattro titoli, dedica il titolo II (artt. da 26 a 40)
alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Con circolare n. 201 del 16/12/2015 sono state illustrate le novità e le conseguenti istruzioni
operative relative all’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs. 148/2015.
Con circolare n. 22/2016 sono state fornite le prime istruzioni relativamente all’operatività
del Fondo di integrazione salariale.
Con la presente circolare si illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali alla luce
delle novità introdotte dal titolo II del D.lgs. 148/2015, rinviando alle singole e specifiche circolari
di riferimento per la disciplina di dettaglio di ciascun fondo e delle relative prestazioni.