Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal D.I. n. 86985/2015. Il suddetto Fondo di solidarietà – originariamente costituito per le aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ed esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle aziende con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti – prevede interventi a favore dei lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita.
I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015). Sul piano operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni ordinarie è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016. La circolare disciplina anche le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti fino al mese di gennaio 2016.