Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015
n.208 (legge di stabilità per il 2016).
L’art. 1 della richiamata legge, al comma 277, dispone che “ai lavoratori del settore della
produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito
produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione
alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto
poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal
presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefìci sono riconosciuti
a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5
milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma,
con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e
alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
La citata disposizione vige a decorrere dall’1 gennaio 2016 e prevede un termine di
decadenza (60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della stessa legge) per l’inoltro
delle istanze dirette al riconoscimento dei benefici ivi previsti. Le istanze in parola, dunque,
potranno essere presentate, non oltre il 29 febbraio 2016, alle strutture dell’istituto
territorialmente competenti, ferme restando le integrazioni istruttorie che saranno
necessarie a seguito dell’emanazione delle disposizioni applicative. Nell’istanza dovrà essere
indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.