Con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016 sono state fornite indicazioni in merito
alle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione
salariale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015, con decorrenza 1° gennaio 2016.
L’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 457 del 26
gennaio 2016, ha reso noto che, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28,
comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015, risultano immediatamente applicabili le nuove
regole di cui al d.lgs n. 148/2015 ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà
residuale. In particolare, il Ministero ha precisato che a tali soggetti si applicano, sempre
con decorrenza 1° gennaio 2016, anche le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, che
prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.
Pertanto, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli
apprendisti nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel semestre
precedente.
Come già segnalato con messaggio n. 306/2016, in relazione ai datori di lavoro non già rientranti
nell’ambito di applicazione del Fondo (es. coloro che occupano mediamente da più di
cinque a quindici dipendenti), verranno fornite successive istruzioni in seguito
all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto
legislativo n. 148/2015.
I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell’obbligo di
contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale
di più di quindici dipendenti solo in virtù dell’apporto degli apprendisti nella predetta media
occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la
mensilità di gennaio 2016, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del
presente messaggio, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>
– l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice
“M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito>
l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.