- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 9 febbraio 2016

Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello

1.   Premessa.

Il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 ha disciplinato, per l’anno 2015, lo sgravio 
contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle 
leggi n.92/2012 e n.247/2007.
Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere 
normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime 
indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015 è stata, quindi, rilasciata la procedura 
di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per 
l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti 
nell'anno 2014.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare 
ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio 
si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la 
concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

2.   Generalità.

Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi 
costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione 
di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un 
importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione 
l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, 
comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della 
parte economica degli accordi e contratti collettivi.