1. Premessa.
Il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 ha disciplinato, per l’anno 2015, lo sgravio
contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle
leggi n.92/2012 e n.247/2007.
Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere
normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime
indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015 è stata, quindi, rilasciata la procedura
di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per
l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti
nell'anno 2014.
Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare
ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio
si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la
concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
2. Generalità.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi
costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione
di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un
importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione
l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1,
comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della
parte economica degli accordi e contratti collettivi.