- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 9 febbraio 2016

Nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali.

Il Decreto Legislativo n. 148/15 all’art. 16, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dal 
1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente 
competente.

La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non 
definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova 
disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio
 n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che   le domande già prese in carico da 
una Sede (stato domanda ”trasferita”) saranno definite  dalla Sede  stessa.

La citata circolare n. 197/2015  ha stabilito tra l’altro, che i direttori di sede (o dirigenti 
delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.

Ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti a ricevere la 
domanda e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie,
 occorre ricordare che:

  1. Il paragrafo 1.4 della circolare n. 197/15 ridefinisce il concetto di “unità 
  2. produttiva” ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa;
  3. il messaggio del 7 dicembre 2015 n. 7336 ha precisato i criteri da utilizzare nel 
  4. settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità 
  5. produttiva”, stabilendo che: “la costituzione e il mantenimento degli stessi deve 
  6. essere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata 
  7. minima di almeno sei mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i
  8.  cantieri che non soddisfino tali requisiti.

Tutto ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative 
alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO,
 nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione 
della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda