Il Decreto Legislativo n. 148/15 all’art. 16, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dal
1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente
competente.
La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non
definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova
disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio
n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che le domande già prese in carico da
una Sede (stato domanda ”trasferita”) saranno definite dalla Sede stessa.
La citata circolare n. 197/2015 ha stabilito tra l’altro, che i direttori di sede (o dirigenti
delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.
Ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti a ricevere la
domanda e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie,
occorre ricordare che:
- Il paragrafo 1.4 della circolare n. 197/15 ridefinisce il concetto di “unità
- produttiva” ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa;
- il messaggio del 7 dicembre 2015 n. 7336 ha precisato i criteri da utilizzare nel
- settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità
- produttiva”, stabilendo che: “la costituzione e il mantenimento degli stessi deve
- essere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata
- minima di almeno sei mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i
- cantieri che non soddisfino tali requisiti.
Tutto ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative
alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO,
nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione
della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda