Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35
del 12.2.2016, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81,
da applicarsi, per l’anno 2016, alle prestazioni di cui all’articolo 65, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultata
pari a - 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali,
ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad
esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo
valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, il medesimo Comunicato ha precisato che
restano fermi per l’anno 2016 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo
familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento
per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 70 del 25.3.2015.
Di seguito, si riepilogano per ogni utilità gli importi delle prestazioni in argomento per l’anno
2016 già applicati nell’anno 2015 (circolare INPS n. 64 del 2015).