Premessa e quadro normativo
Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2,
lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali
nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’art. 3 della legge
92/2012.
Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201/2015,
sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni
ordinarie (assegno ordinario e formazione) a carico dei Fondi già operativi nei seguenti settori:
- settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo
- Poste italiane;
- settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
- settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Con nota n. 29/530 del 28/01/2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito
che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato
amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’art. 30
del D.lgs. 148/2015, il fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima
data.
In data 30 novembre 2015, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
attuazione della disposizione di cui all’art. 36, c. 3, del D.Lgs. 148/2015 sono stati nominati
i comitati dei seguenti Fondi:
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di
- trasporto pubblico;
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE;
- Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione
- per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.