PREMESSA
Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15
gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed allegato alla presente
circolare (allegato n. 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il
precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, con il quale ha originariamente disciplinato
l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia
Giovani” e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio
2015.
La presente circolare illustra la disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto direttoriale n.
385.
Come previsto dall’articolo 5, comma 3, del citato decreto, le nuove previsioni si applicano a
partire dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.
1. Modifiche al regime “de minimis”
Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato, come già previsto
dal precedente decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che l’incentivo oggetto della
Misura “Bonus Occupazione” può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento
(UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa,
oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale
netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Ai sensi del suddetto articolo, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come
“l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa
ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti
e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente
va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.