Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante la proroga di termini previsti da disposizioni
legislative - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio
2016, n. 21 - all’art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui
all’art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano
state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale
è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10%
della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo
massimo complessivo di 50 milioni di euro.
Pertanto, anche per l’anno 2016, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di euro,
opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%,
per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.
Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti
a conguaglio nei flussi UniEmens, si fa presente che le predette operazioni di conguaglio
andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative,
entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.
Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato
dalla legge, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti
diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere
l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.