- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 10 maggio 2016

Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà

Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante la proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 
2016, n. 21 - all’art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui 
all’art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell’entrata in vigore del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano 
state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale 
è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% 
della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo 
massimo complessivo di 50 milioni di euro.

Pertanto, anche per l’anno 2016, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di euro, 
opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, 
per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 
n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.

Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti 
a conguaglio nei flussi UniEmens, si fa presente che le predette operazioni di conguaglio 
andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, 
entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.
Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato 
dalla legge, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti 
diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere 
l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.