L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per
l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL
- rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l’indennità
DIS COLL è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2015,
dalla circolare dell’Istituto n. 83 del 27 aprile 2015 e, relativamente allo stato di disoccupazione
e alle misure di condizionalità introdotte dal D.lgs. n.150 del 14 settembre 2015, dalla circolare
n.194 del 27 novembre 2015.
In seguito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di stabilità per l’anno 2016), all’art. 1,
comma 310 ha previsto che l’indennità DIS-COLL, di cui al richiamato art. 15 del D. Lgs. n. 22
del 2015, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal
1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.
Per tali eventi di disoccupazione, relativi all’anno 2016, vengono fornite le seguenti istruzioni
operative.