Con la circolare n. 153/2014 sono state illustrate le principali novità introdotte dal DL 20
marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 [1], alla disciplina dettata
dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai contratti
di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da Cigs. Con la medesima circolare sono state
fornite ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio,
le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio contributivo a valere sulle risorse
stanziate per l’anno 2014.
Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il
rispetto dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le modalità per il
recupero degli sgravi contributivi collegate alle somme che residuano dallo stanziamento
del 2014, nonché le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento
del 2015.
1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva
finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014.
Al termine delle operazioni di conguaglio effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti
direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, in virtù della contrazione dell’orario di
lavoro oggetto dei CdS difensivi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nell’accordo
di solidarietà ed indicato nelle istanze di ammissione al beneficio, la misura autorizzata con i
decreti direttoriali adottati, è risultata superiore a quanto effettivamente speso.
Pertanto, sulla base della disciplina che regola l’accesso allo sgravio contributivo in oggetto
e delle stime operate dall’Istituto, il competente Dicastero del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti
delle aziende indicate in allegato (all. n. 1) a valere sulle residue risorse stanziate per il 2014.
Di seguito sono fornite le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo.