Le numerose istanze e richieste di chiarimenti pervenute dal territorio e le risultanze delle attività
di audit in materia di Accertamento tecnico preventivo obbligatorio rendono utile una rivisitazione
dell’assetto operativo del contenzioso in materia di invalidità civile e ATPO, soprattutto alla luce
della nuova giurisprudenza di Cassazione. Con le Sentenze nn. 8533, 8878 e 8932 del 2015,
infatti, la Suprema Corte ha rivisitato in modo significativo il modello procedurale disegnato dalla
legge n. 111 del 2011 (legge di conversione del D.L. 98/2011) per i ricorsi in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (art. 445 bis c.p.c.).
Nel ricorso per accertamento tecnico preventivo infatti, alla luce del nuovo orientamento, il
ricorrente dovrà enunciare espressamente la pretesa che intende far valere nel giudizio cui
l’accertamento tecnico preventivo è preordinato.
Si ritiene indispensabile, dunque, armonizzare il nuovo sistema delineato dalle richiamate
sentenze del 2015 (dalle quali aveva già tratto origine il messaggio Hermes n. 4818/2015) con
il disposto delle Circolari nn. 132 e 168 del 2011 e con la Sentenza n. 243 del 2014 della Corte
Costituzionale con la quale la corte medesima ha definitivamente statuito la piena legittimità
costituzionale dell’articolo 445 bis del c.p.c.
Dall’analisi e dalla rielaborazione dell’attuale processo di lavoro, delle sue principali fasi e
delle specifiche competenze, sono state predisposte le istruzioni operative di seguito riportate
e rivolte ai vari soggetti coinvolti nell’accertamento tecnico, coerentemente con quanto previsto
dalla vigente normativa.
Con riferimento alle singole competenze, preliminarmente si osserva che sarà cura dei
Direttori Regionali effettuare i controlli ritenuti necessari per garantire uniformità di gestione
del contenzioso sul territorio regionale, mentre i Direttori provinciali avranno cura di coordinare
l’attività ed il flusso di comunicazioni tra i diversi soggetti coinvolti, adottando tutti i
provvedimenti che garantiscano sia la collaborazione tra le varie funzioni sia la presenza
di un rappresentante dell’Istituto nell’ambito di tutte le fasi del procedimento.