La prima
rata per IMU e TASI 2016 deve essere improrogabilmente versata entro la
data, oramai ben nota, del 16 giugno prossimo.
A
differenza dell’anno scorso, però, i contribuenti quest’anno non dovranno più
pagare alcun tributo comunale sulla prima casa o abitazione principale,
ossia l’unità immobiliare in cui è stata fissata la residenza anagrafica e in
cui si dimora abitualmente.
A
condividere l’esenzione prima casa figurano anche le pertinenze ad essa
correlate. Queste ultime, infatti, sono ammesse nel limite massimo di 3
unità immobiliari, a patto che ciascuna appartenga ad una diversa categoria
catastale, tra C2, C6 e C7.
La
suddetta esenzione si applica anche per le unità assimilate per legge o per
regolamento all’abitazione principale: sono assimilazioni
regolamentari che attengono alle case non locate che appartengono ad anziani
e disabili residenti in istituti di ricovero. Nel caso in cui il Comune abbia
adottato questa delibera nel 2015, questa non può essere revocata nell’anno in
corso, con l’effetto che per suddette fattispecie non si deve pagare né l’IMU né
la TASI.